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Definizione di agente modello


3_ tale ultima forma di giuridicizzazione delle regole cautelari realizza un equilibrio tra le contrapposte esigenze di generalizzazione della regola e di adattamento della stessa all’individualità del caso. Nonostante la tendenziale uniformità di un certo genere di situazioni pericolose, tale dunque da consentire la standardizzazione delle regole cautelari (es. consuetudinarie) accade spesso che la situazione di pericolo si presenti nella realtà dotata di varianti tale da rendere inadeguata la regola cautelare standardizzata. Oppure possono esserci situazioni pericolose totalmente nuove, rispetto alle quali perciò nessuna regola cautelare ha avuto modo di essere elaborata.
Es. nel caso in cui le tradizionali regole cautelari per scongiurare il pericolo di diffusione di un virus si rivelino inadeguata a causa di una mutazione dello stesso.
In tali evenienza, la produzione della regola cautelare avviene sulla base della peculiare situazione di pericolo come si è prodotta in concreto: la regola è perciò priva dei caratteri della generalità e astrattezza e, in pratica, non preesiste ma è successiva alla realizzazione concreta della situazione di pericolo hic et nunc. In questo caso, dunque, la regola presenta il massimo grado di individualizzazione e concretezza.
Ma un’esigenza di standardizzazione, di generalità, sussiste cmq, poiché diversamente la cautela sarebbe il risultato di una decisione arbitraria.
Gli strumenti logici per l’individuazione delle regole cautelari sono dati dalla riconoscibilità del pericolo e dalla evitabilità del risultato dannoso. Ma l’uso di tali criteri non sempre da necessariamente un risultato unico, cioè non individuano ineluttabilmente un’unica regola cautelare; in pratica, conducono a risultati diversi a seconda dei parametri di riconoscibilità ed evitabilità che si assumono.
L’ordin. ha escogitato l’espediente dell’”agente modello” (homo eiusdem conditionis et professionis) per alludere ad un parametro di riferimento che, da un lato tenga conto delle caratteristiche personali e professionali dell’agente concreto, e dall’altro però consenta di pervenire ad una standardizzazione della regola.
Questo “agente modello” viene individuato dal giudice sulla base dell’osservazione criticamente consapevole della realtà sociale.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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