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Definizione di aggiotaggio manipolativo

La Giurisprudenza ha definito queste condotte di operazioni simulate come ogni condotta lecita o illecita caratterizzata o di per se stessa o in relazione al suo contesto da una oggettiva valenza ingannatoria a causa della sua capacità di influenzare l’andamento dei prezzi di uno strumento finanziario.
Questo secondo segmento di condotte fa riferimento all’action based manipolation, che a differenza di quella prima che è l’information based manipolation, il soggetto attivo del reato realizza delle operazioni. La casistica è estremamente varia. Esempio: le operazioni di wash trades sono quelle operazioni che spostano la proprietà di determinati titoli senza modificarne la reale proprietà beneficiaria né il rischio di mercato. Oppure sono operazioni simulate anche quelle operazioni di painting detape, che sono quelle operazioni nelle quali la realizzazione è funzionale a simulare l’esistenza di un mercato attivo su quello strumento finanziario. Ho x azioni, le vendo ad A, che le vende a B, che le vende a C, che le rivende a me. E A, B e C sono d’accordo con me, l’obiettivo è far vedere che queste azioni passano di mano. Affinché queste operazioni rilevino ai fini dell’aggiotaggio devono avere una valenza ingannatoria, inducendo soggetti ad acquistare titoli che altrimenti non acquisterebbero.
Rientrano nelle condotte di aggiotaggio manipolativo quelle condotte apparentemente lecite ma che combinate tra loro o perché siano state realizzate in determinate circostanze di tempo e di luogo, riescono a esplicare queste operazioni in un’efficacia discorsiva del gioco della domanda e dell’offerta in grado di ingannare gli operatori del mercato.
Marking the close significa segnare il prezzo di chiusura alle contrattazioni di borsa di un certo strumento finanziario. Per farlo si chiudono un numero ingente di acquisti di un titolo nella fase di chiusura della borsa. Quando qualcuno acquista, il prezzo tende a salire. Siccome io sto facendo un’operazione di marking the close continuo a comprare per spingere verso l’alto il prezzo. Nel momento in cui chiude la Borsa, chi analizzerà il trend vedrà come il prezzo è più elevato e quindi si ricava un input da una tendenza rialzista del mercato su quel titolo. Però sono un solo operatore che acquisto, quindi questa tendenza al rialzo è fittizia. Appena riaprono le contrattazioni il mercato ha un input di trend rialzista e quindi una tendenza ad acquistare i titoli. Io che voglio speculare vendo in blocco, il titolo cala e torna giù. Io realizzo così un guadagno illecito.
Queste manovre sono vietate, sono individuate come esempio tipico di operazioni artificiose.
Proprio per come sono descritte le condotte, l’aggiotaggio non è realizzabile attraverso comportamenti omissivi, è un reato di azione, il soggetto deve fare qualcosa. Se si limita a non far nulla, anche se questo non far nulla finisce per alterare sensibilmente i prezzi del mercato, non ci può essere aggiotaggio. Ovviamente però esistono delle sfumature: se devo dare una certa informazione al mercato, e do un’informazione parziale pur avendo l’obbligo di dare un’informazione completa, l’aver omesso alcune informazioni corrisponde a dire una notizia falsa quantitativamente, perché meno ampia di come avrebbe dovuto essere. Quindi non può costituire aggiotaggio l’assenza di informazioni quando non siano dovute. Se comunico una notizia parziale e questa manca di pezzi che consentono all’investitore di orientarsi, sto comunicando una notizia falsa, perché omettere aspetti che contribuiscono a qualificare la notizia rispetto al valore che gli attribuiscono gli investitori significa veicolare una notizia decettiva, ingannatoria nei confronti degli investitori stessi.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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