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Definizione di azione lesiva di chi reagisce al pericolo


l’azione lesiva di chi reagisce al pericolo deve essere:
a)“Costretta” => la costrizione ricorre solo quando il soggetto si trovi nell’alternativa di agire o subire un danno grave alla persona. L’art. 54 c.p. menziona espressamente il requisito dell’inevitabilità-altrimenti, a differenza dell’art. 52 sulla legittima difesa: ciò significa che nell’ambito dello stato di necessità viene scriminata solo la condotta che arrechi il danno minore al 3° colpevole.
b)“Assolutamente necessaria a salvarsi” => non è ritenuta sufficiente la semplice necessità, ma occorre che la stessa sia imperiosa e cogente, tale da non lasciare altra scelta che quella di ledere un diritto altrui. La lex richiede che il pericolo “non sia altrimenti evitabile”: da ciò deriva che solo quando l’agente non ha disposizione altri mezzi per salvarsi, potrà ledere l’interesse del 3°. Altrimenti, se l’azione lesiva è evitabile, non sarà giustificata.
c)“Proporzionale al pericolo” => dal momento che l’azione è diretta verso un 3° incolpevole, la lex prescrive una proporzione + rigorosa rispetto alla legittima difesa. Infatti, la dottrina + recente sostiene che il giudizio di proporzione non deve riguardare solo il valore dei beni confliggenti, ma tutti gli elementi caratterizzanti la situazione di fatto (quali l’elemento soggettivo – la modalità di realizzazione – il grado di pericolo che minaccia il bene – il grado di probabilità di salvarlo attraverso l’azione necessitata).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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