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Definizione di cause personali di non punibilità


Esse consistono in qualità personali del soggetto attivo che, in rapporto a tipologie + o meno ampie di reati, ne escludono la punibilità per ragioni di opportunità collegate al ruolo e alle attività svolte dal soggetto attivo o al particolare contesto di relazioni personali in cui il reato è stato realizzato.

_ La qualità di “congiunto” del soggetto attivo rispetto alla vittima di delitti contro il patrimonio (art. 649 c.p.) la ratio della non punibilità è ravvisabile nel particolare valore attribuito dal legislatore ai vincoli familiari.

_ Le immunità di diritto pubblico interno, concernenti il P.d.R. -  i membri del Parlamento – i consiglieri regionali – i componenti del CSM.
Sono tutte immunità funzionali, cioè relative a fatti criminosi commessi nell’esercizio delle rispettive funzioni. La ratio di esse risiede nell’esigenza, costituzionalmente fondata, di assicurare il libero esercizio di funzioni delicate e importanti, ponendo i loro titolari al riparo dal rischio di un ipotetico abuso persecutorio da parte del potere giudiziario.

_ le immunità di diritto internazionale, concernenti il Sommo Pontefice - i Capi di Stato esteri - i capi e i membri di governi stranierei - gli agenti diplomatici stranieri - i funzionari e gli impiegati consolari stranieri - i membri del Parlamento europeo - gli appartenenti alle forza armate di uno Stato estro…
La ratio di tali immunità risiede nell’opportunità di evitare morivi di tensione e difficoltà nei rapporti tra gli Stati.

Tutte le cause personali di non punibilità non escludono l’illiceità del fatto commesso, rispetto al quale sarà pertanto possibile la impedibilità mediante legittima difesa. Dato il carattere personale di tali cause la loro efficacia non può estendersi ai concorrenti.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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