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Definizione di colpa propria e colpa impropria

Definizione di colpa propria e colpa impropria


Il legame psichico tra autore e fatto tipico e la violazione della regola cautelare costituiscono 2 requisiti imprescindibili del reato colposo. Ma non sono sufficienti a fondare la responsabilità a titolo colposo, è infatti necessaria l’esistenza di una colpevolezza del soggetto, cioè la possibilità di muovere un “rimprovero” all’autore per il fatto commesso in quanto sia ipotizzabile che egli avrebbe potuto “agire altrimenti” e cioè in modo conforme al diritto.

COLPA PROPRIA E IMPROPRIA

La colpa non presenta numerose forme di manifestazione, ma di esse è + possibile misurarne il grado di intensità.
Forme della colpa => a parte la fondamentale distinzione tra colpa generica e colpa specifica, essa si distingue in:
colpa propria => caratterizzata dalla mancanza nel soggetto della coscienza e volontà del fatto tipico come insieme di tutti gli elementi essenziali che lo costituiscono.
Colpa impropria => fa riferimento ad alcune ipotesi in cui il soggetto agisce con la coscienza e volontà dell’intero fatto tipico, ma versando in una situazione di errore colposo quanto alla presenza o ai limiti di fattispecie giustificante. Es. eccesso nelle cause di giustificazione.
Es. Tizio reagisce ad una effettiva e reale aggressione di Caio ma, a causa di un errore di valutazione sulla reale portata dell’offesa, crede di trovarsi in pericolo di vita mentre Caio intendeva solo percuotere, e conseguentemente Tizio reagisce uccidendo l’aggressore. In tale ip. vi è un errore sui limiti di una situazione giustificante realmente esistente (art. 55 c.p.).
Es. Tizio, supponendo erroneamente che Caio gli si stia avvicinando per aggredirlo, mentre in realtà intendeva solo chiedere un’informazione, reagisce per difendersi dalla presunta aggressione. Tali ip. consiste in una erronea supposizione di una situazione giustificante (legittima difesa) in realtà totalmente inesistente (art. 59.4 c.p.)
   
n.b. => entrambe sono accomunate dal fatto che il soggetto agisce con l’intenzione di realizzare il fatto tipico (uccidere l’aggressore reale o presunto): tuttavia, l’errore sull’esistenza o sui limiti della causa di giustificazione è considerato dall’ordin. tale da escludere io dolo, nonostante che l’errore non cada sugli elementi essenziali del fatto tipico.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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