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Definizione di confessione in ambito giuridico

confessione: dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’atra parte. Essa può essere:
a)giudiziale: resa nel corso del processo; questa può essere:
-spontanea: è resa in un qualsiasi atto processuale firmato dalla parte;
-provocata: si tenta di ottenere la confessione ponendo una serie di domande alla parte volte a farla confessare; se la parte dichiara fatti a sé sfavorevoli, cioè confessa, l’interrogatorio avrà raggiunto il suo scopo.
b)stragiudiziale: resa al di fuori del giudizio.
La confessione è una prova legale, che deve essere resa dalla parte personalmente o da un suo rappresentante nei limiti della procura.
Deve essere resa dalla parte capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono: se la parte non dispone del dir, la confessione non acquista valore di prova legale, ma quello più limitato di prova libera.
La confessione è:
a)inscindibile: nel senso che se la parte, nel dichiarare fatti a sé sfavorevoli, dichiara altri fatti  tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato o a limitarne gli effetti (2734 c.c.), tutta la dichiarazione confessoria avrà il valore di prova legale, a meno che l’altra parte non contesti le dichiarazioni aggiunte. In caso di contestazione delle ulteriori circostanze, la confessione avrà valore di prova libera.
b)una dichiarazione di scienza: e non un negozio giuridico, in quanto non si dispone direttamente del dir, ma sarà necessaria la sentenza del giudice; per questo motivo, per la validità della confessione, basta che vi sia la volontà della dichiarazione e non anche quella degli effetti, come accade per i negozi giuridici.
La confessione, è revocabile, ma solo per errore di fatto e violenza.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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