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Definizione di contratto che realizza un do ut facias in ambito giuridico

Contratti che realizzano un do ut facias (io do affinché tu faccia"): convenzioni a forma libera tutelate -in deroga il princ di tipicità vigente in materia contrattuale- a condizione che le prestazioni concordate siano entrambe lecite e che una di esse sia già stata eseguita. In presenza di tale requisito sorge per l'altra parte l'obbligo di adempiere la controprestazione.
La prestazione già eseguita (do) consiste nella trasmissione del diritto di proprietà, mentre la controprestazione (facias) può consistere in un qualsiasi altro comportamento. E quindi:
-Locazione:  contratto con cui una parte si obbliga a fare utilizzare ad un’altra una cosa per una dato periodo, in cambio di un corrispettivo.
Il locatore ha l’obbligo di  servirsi della cosa con diligenza; salvo patto contrario, può sublocare il bene, ma non cedere il contratto.
Si può avere locazione di immobili adibiti a:
A)Uso di abitazioni:
-la durata della locazione è minimo 4 anni  e si rinnova tacitamente se nessuna delle parti comunica all’altra, entro 6 mesi prima della scadenza, che non intende rinnovarlo.
-il conduttore può recedere prima della scadenza per gravi motivi(analoga facoltà non spetta al locatore);
-il conduttore non può sublocare o cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore;
-il canone di locazione dovuto all’inquilino è stabilito direttamente dalla legge(equo canone), che indica i parametri con i quali va calcolato e come può essere aggiornato in base alla variazione dell’indice dei prezzi.
B)Uso diverso da quello di abitazione:
-la durata della locazione è minimo 6 anni(9 se si tratta di attività alberghiera);
-il conduttore può recedere prima della scadenza per gravi motivi(analoga facoltà non spetta al locatore);
-il contratto si rinnova tacitamente alla sua scadenza per un ulteriore identico periodo, salvo tempestiva disdetta;
-il conduttore può sublocare l’immobile e cedere il contratto a terzi senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda.
-se il locatore vuole vendere l’immobile, al conduttore spetta il diritto di prelazione.
-Appalto: contratto che ha per oggetto il risultato di un facere e cioè il compimento di un’opera o lo svolgimento di un servizio, che una parte(appaltatore) assume rispetto all’altra(committente) verso un corrispettivo. L’appaltatore organizza i mezzi necessari e assume la gestione a proprio rischio: è quindi un imprenditore.
-Contratto di trasporto: qui una parte si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Nel trasporto di cose, queste sono affidate al vettore, al quale incombe l’obbligo di provvedere alla custodia di esse durante il trasporto; nel trasporto di persone manca invece questo affidamento(l’uomo a differenza delle cose è dotato di intelligenza e volontà), perché il vettore assume non ha solo l’obbligo di trasportare la persona, ma anche quello di assicurarne l’incolumità durante il viaggio.
Nel trasporto di cose, colui che affida le cose per il trasporto si chiama mittente, colui che le riceve si chiama destinatario. La prova del contratto è fornita da un documento che si chiama lettera di vettura(DDT), di solito compilata dal mittente e consegnata al vettore, il quale ne rilascia un duplicato.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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