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Definizione di dolo generico e dolo specifico


Dolo generico => consiste nella rappresentazione e nella volontà dell’intero fatto tipico.
Dolo specifico => indica un elemento essenziale previsto espressamente dalla fattispecie incriminatrice, avente natura psichica e consiste in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, ma che, ai fini dell’esistenza della fattispecie, non occorre che sia effettivamente conseguito.
Es. perché si configuri il delitto di fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 c.p.) non basta che il soggetto abbia la volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o occultare cose di sua proprietà (dolo generico), essendo indispensabile anche che tali condotte siano tenute “al fine di conseguire per sé o per latri il prezzo di un’assicurazione contro infortuni” (dolo specifico), senza che tuttavia sia necessario l’ottenimento di tale prezzo.
Quindi => il dolo specifico consiste nella tipizzazione dell’obiettivo finalistico ulteriore rispetto alla realizzazione del reato, che il soggetto si deve proporre al momento della condotta, ma di cui non è necessaria l’obiettiva realizzazione.
Problema sollevato dalla dottrina => dato che proprio la circostanza che il dolo specifico rappresenta un elemento essenziale meramente psichico ci si interroga sulla sua compatibilità con il principio di offensività e con quello di materialità.
Bisogna, però, distinguere le diverse funzioni che il dolo specifico può svolgere nelle dinamiche di tipizzazione del contenuto di disvalore della fattispecie incriminatrice.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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