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Definizione di dolo specifico di offesa


1_ Esistono reati in cui il dolo specifico serva ad anticipare la soglia della tutela, ponendosi in una certa tensione con la necessaria offensività e materialità del reato => c.d. dolo specifico di offesa.
Es. le fattispecie che incriminano la condotta di associarsi, come l’art. 416 c.p.: delitto di associazione per delinquere, in cui si puniscono 2 o + persone che si associano “allo scopo di commettere + delitti” => in tale caso non solo l’offesa al bene giuridico è tutta incentrata su di uno scopo, ma la condotta incriminata, consistente nell’associarsi, costituisce addirittura un diritto costituzionalmente garantito (art. 18 Cost.).
In queste fattispecie, in cui il dolo specifico “incarna” l’offesa, la tensione con il p. di offensività e materialità è superabile in via interpretativa. Il vero problema è in pratica la circostanza che è la stessa condotta tipica ad essere descritta in termini inoffensivi, ma tale offensività mancante può essere ricavata proprio dal dolo specifico, cioè valorizzando il particolare legame che sussiste tra la direzione finalistico del soggetto e la pericolosità della condotta tipica è possibile affermare che la finalità offensiva che anima l’agente deve riflettersi anche sulla condotta tipica. Ne consegue che la condotta tipica deve consistere in un comportamento di per sé idoneo a raggiungere lo scopo illecito.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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