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Definizione di eredità: Acquisto e Rinuncia

L’eredità è il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili (attivi e passivi) , facenti capo al de cuius al momento della sua morte.
A) Acquisto dell’eredità: per diventare erede bisogna fare una dichiarazione di volontà detta accettazione (non è erede chi non vuole) , che una volta intervenuta produrrà i suoi effetti retroattivamente, dal momento dell’apertura della successione.
Si tratta di un atto legittimo, soggetto a prescrizione ordinaria (10 anni)  ma i creditori e chi ne ha interesse possono chiedere l’azione interrogatoria con la quale si chiede di accettare in un intervallo più breve. L’accettazione si può impugnare per violenza o dolo, ma non per errore, ed inoltre è necessaria solo per l’acquisto dell’eredità; i legati invece si acquistano immediatamente senza bisogno dell’accettazione, salvo poi la facoltà di rinunciare.
L’ accettazione può essere:
1) Espressa:  se è fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata che deve essere comunicata al notaio o al cancelliere del mandamento dove si è aperta la successione. Essa può essere:
a) pura e semplice: si verifica la confusione tra i beni del defunto e quelli dell’erede con la conseguenza che esso dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto, oltre che con l’eredità anche con il suo patrimonio se i beni ereditati non sono sufficienti.
b) con beneficio d’inventario: dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto, in modo da non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti (il patrimonio del defunto diverrà suo, ma resterà separato dai suoi beni) .
Affinché questo tipo di accettazione abbia effetto, occorre che entro 3 mesi dalla successione si effettui l’inventario dei beni, in modo che questi (tramite autorizzazione del giudice) possano, in caso,  essere venduti per soddisfare i  creditori.
E’ obbligatoria quando l’erede è un incapace o una persona giuridica.
2) Tacita: quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare o meglio egli si comporta di fatto come erede.
Se nel patrimonio ci sono beni immobili si può trascrivere l’accettazione.
3) Presunta: l’acquisto dell’eredità avviene automaticamente  quando non viene espressa rinuncia o quando si ha occultamento dei beni dell’eredità.
Il diritto di accettare l’eredità è soggetto a prescrizione ordinaria, ma si può far ricorso ad una speciale azione con cui si chiede che l’autorità giudiziaria fissi un termine + breve, trascorso inutilmente il quale,  il chiamato perde il diritto di accettare. E se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi.
Può accadere che, ancor prima di accettare l’erede prenda possesso dei beni: egli ha in tal caso diritto di custodirli e amministrarli. Se invece non ne prende possesso, l’eredità viene a trovarsi nella condizione di eredità giacente: per la sua custodia e amministrazione il pretore su domanda di chi ne abbia interesse o di propria iniziativa nomina un curatore, che cesserà il suo incarico quando l’eredità sarà stata accettata.
B) Rinuncia all’eredità: dichiarazione unilaterale non recettizia con la quale il chiamato all’eredità manifesta la sua decisione di non acquistare l’eredità (che quindi va ad accrescere l’eredità di altri eventuali eredi) .
La rinuncia all’eredità deve farsi nella stessa forma e negli stessi tempi dell’accettazione anche se conserva per 10 anni la possibilità di accettare sempre che qualcun altro erede non abbia accettato la sua eredità.
La rinuncia non può essere fatta da chi, a 3 mesi dall’apertura della successione, è in possesso dei beni ereditari (la rinuncia insomma è revocabile entro i 3 mesi e può essere impugnata dai creditori del rinunziante.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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