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Definizione di giurisdizione straniera e arbitrale

Definizione di giurisdizione straniera e  arbitrale


Guardando all'attuale diritto vigente, troviamo almeno due esempi importanti di giurisdizioni diverse da quella statale riconosciute come tali dalla legge: si tratta dei casi, già citati, delle giurisdizioni straniere e della giurisdizione arbitrale.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 218/1995, le sentenze stranie­re, per valere in Italia, non hanno più bisogno di un atto di recezione da parte di un giudice italiano, svolgendo esse la loro efficacia di accertamento automati­camente (art.64lex).
E lo stesso principio vale per i lodi arbitrali, che hanno efficacia vin­colante e sono impugnabili a prescindere dalla c.d. omologazione (artt. 824-bis, ai sensi del quale il lodo non omologato ha gli effetti della sen­tenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, e 827.2 c.p.c. L’intera materia dell'arbitrato è stata modificata con D.Lgs. n. 40/2006).
È vero che, in riferimento ad entrambi i casi, resta nel sistema il simulacro dell'exequatur, ossia la previsione per cui è necessario chiedere al giudice stata­le l'attribuzione a tali provvedimenti dell'efficacia esecutiva, che ad essi manca all'origine.
Ma, è anche vero, però, che questo è solo un aspetto degli effetti ri­conducibili alle sentenze straniere e ai lodi arbitrali, restando centrale il rilievo che l'effetto, forse principale, quello dell'accertamento, si produce a livello di ordinamento statale automaticamente.

MECCANISMI DI CONTROLLO

Per quello che riguarda l'altro aspetto del problema, è evidente che qui lo Stato può e deve imporre il rispetto delle garanzie del giusto processo essen­zialmente approntando dei meccanismi di controllo nell'ambito dei quali verifi­care, solitamente a seguito della compiuta attività, che appunto esse siano state attuate.
In altre parole, se, alla luce delle norme costituzionali, non è impedito al legislatore di riconoscere la valenza di altre giurisdizioni, dal citato art. 111 Cost. deve, però, trarsi il dovere dello Stato di prevedere nelle sue leggi dei meccanismi di controllo che servano a verificare l'avvenuto rispetto delle fon­damentali garanzie della giurisdizione, insomma a salvaguardare quello che si può considerare l'ordine pubblico processuale.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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