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Definizione di giurisdizione volontaria

Definizione di giurisdizione volontaria


Resta da affrontare un'ultima questione: le garanzie del giusto processo, se ovviamente trovano la loro naturale applicazione nell'attività propriamente di ius dicere, quindi nell'ambito della c.d. giurisdizione contenziosa, devono applicarsi anche a quell'insieme di pro­cedimenti che vanno sotto il nome di giurisdizione volontaria?
Nella vasta area comprendente la giurisdizione volontaria è possibile indivi­duare almeno due gruppi di ipotesi.
Nel primo gruppo troviamo i casi in cui il giudice è chiamato a svolgere un compito di integrazione di attività negoziali, casi in cui si può propriamente par­lare di amministrazione pubblica del diritto privato.
Nel secondo gruppo tro­viamo, invece, ipotesi nelle quali il giudice, pur essendo chiamato a curare inte­ressi e non a tutelare diritti, tuttavia spesso finisce ugualmente per incidere su situazioni giuridiche protette (es. procedimento di cui all'art. 336 c.c. in materia di potestà dei genitori o, in mate­ria societaria, al procedimento instaurato, ai sensi dell'art. 2409 c.c., a seguito della denunzia al tribunale da parte della minoranza che lamenta gravi irregolarità nella gestione sociale).
In riferimento alle ipotesi di cui al primo gruppo non vi è spazio di operatività del concetto di giusto processo e per esse il semplice, e scarno, rito camerale, le cui disposizioni generali troviamo agli artt. 737 e 55. c.p.c., è del tutto adeguato.
Ben più spinosa è la questione rispetto alle ipotesi del secondo gruppo, tro­vandosi l'interprete di fronte a procedimenti che mettono capo a provvedimenti incidenti su situazioni protette.
Ora, è vero che la Costituzione, quando si occupa della "giurisdizione", si riferisce soprattutto alla giurisdizione contenziosa, atti­vità che, nel disegno costituzionale, non potrebbe essere esplicata da organi di­versi da quelli giudiziari. Ma, è anche vero che, quando la legge attribuisce certe attività, non giurisdizionali nel senso appena detto, alla competenza degli organi giudiziari, con ciò evidentemente si vuole valorizzare la posizione di indipendenza che tali organi hanno nel sistema e quindi, in un certo senso "giurisdizio­nalizzare" attività che pur, in astratto, si sarebbe potuto attribuire ad organi am­ministrativi.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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