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Definizione di imposte


Con i termini “tributi” ed “entrate tributarie” si suole identificare una categoria unitaria, comprensiva di quattro istituti: l’imposta, il monopolio fiscale, la tassa e il contributo.
All’onere derivante dall’erogazione dei servizi divisibili si può far fronte facendo pagare a ciascuno dei singoli utenti una parte del relativo costo e quindi, alla stregua delle qualificazioni invalse, una tassa, mentre ciò non è possibile per i servizi indivisibili, destinati indifferenziatamente come tali alla collettività: con riferimento a questi ultimi, pertanto, il mezzo di finanziamento non può che essere costituito dalle imposte, quali prestazioni a carattere genericamente contributivo ed in quanto tali sganciate da qualsiasi rapporto di scambio di utilità.
Merita peraltro aggiungere che l’assunto per cui l’imposta serve a fronteggiare solo servizi indivisibili ha perso nel tempo la sua assolutezza.
In specie, si è teso a diffondere la fruizione di servizi pubblici divisibili considerati fondamentali per la promozione e lo sviluppo della collettività e a tal fine si è pervenuti ad erogare questi servizi a prezzi minimali.
Conseguentemente, divenuti insufficienti i proventi dei servizi divisibili per coprirne il costo, si è dovuto con sempre maggiore frequenza far ricorso ad altre entrate, fra le quali essenzialmente le imposte.
Proprio nel tentativo di enucleare una definizione schiettamente giuridica dell’imposta, la dottrina più avvertita ha, per un verso, posto in evidenza il collegamento tra le prestazioni rientranti in detta categoria e la sovranità dello Stato; per l’altro, non ha mancato di dar rilievo allo scopo dell’imposta, che quello di procurare un’entrata allo Stato, così consentendo di differenziare l’imposta dalle sanzioni, irrogate per la repressione degli illeciti.
Inoltre, sembra a noi indispensabile dare il giusto risalto alla caratterizzazione che l’istituto in esame viene ad assumere nell’ambito del sistema costituzionale vigente.
In particolare dall’articolo 53 cost. emerge molto inequivocabile il necessario collegamento fra imposta e capacità contributiva.
Di conseguenza, le imposte costituiscono il nucleo fondamentale delle entrate definite contributive, caratterizzandosi sul piano del diritto positivo, oltre che per la fonte di legittimazione, la sovranità, e per la causa legis, funzione oggettiva di procacciare un’entrata, anche in ragione del titolo giustificativo del prelievo, rappresentato dalla capacità contributiva.
In conclusione, l’imposta è quindi definibile come la prestazione che lo Stato ed altri enti pubblici sono in grado di imporre al fine di procurarsi una entrata ed in forza della loro sovranità, rispettivamente originaria o derivata, al di fuori di un nesso di corrispettività e giustificata in via esclusiva, sotto il profilo costituzionale, dalla titolarità da parte del soggetto passivo di situazioni espressive della sua attitudine alla contribuzione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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