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Definizione di insider trading

Definizione di insider trading


L’insider trading è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con una multa che va da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 3 milioni di euro. Qualora il reato sia particolarmente grave, l’entità del profitto conseguito sia rilevante, il giudice può aumentare la multa sino al triplo o fino a 10 volte il guadagno realizzato. L’articolo 186 TUF dispone che con riguardo ad abuso di info privilegiate e manipolazione del mercato, siano applicate oltre alla pena principale, le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici, da una professione, e incapacità temporanea di contrarre con la Pubblica Amministrazione, per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni; inoltre pubblicazione sentenza di condanna  su almeno due quotidiani nazionali(uno economico). Nel caso di condanna, il legislatore ha previsto la confisca del prodotto o del profitto derivante dalla commissione del reato: se non è possibile effettuare la confisca su tali beni, l’articolo 187 comma 2 TUF dispone che la stessa possa avere ad oggetto una somma di denaro o altri beni di valore equivalente.
La manipolazione del mercato è definita e punita dal 185 TUF: “chiunque diffonda notizie false o pone in essere operazioni o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a 6 anni e multa da 20.000 euro a 5 mln”. E’ una fattispecie analoga a quella di aggiotaggio(articolo 2637 cc), ma tra le due vi è una differenza fondamentale: l’aggiottaggio a differenza della manipolazione del mercato, è applicabile esclusivamente in relazione a strumenti finanziari non quotati. Nell’articolo sono sanzionate due distinte condotte illecite: manipolazione informativa e manipolazione operativa, il tratto comune è che le manipolazioni devono essere in grado di modificare sensibilmente i prezzi. Anche per il reato di manipolazione del mercato, il giudice può aumentare la multa sino al triplo oppure sino al maggiore importo di 10 volte il prodotto o profitto conseguito; e si applicano anche le pene accessorie e di confisca.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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