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Definizione di monopoli fiscali


Una situazione di monopolio può verificarsi anche per effetto di una norma di legge che vieti ai privati di svolgere un’attività economica la quale, nel contempo, viene riservata in via esclusiva allo Stato o ad altro ente pubblico.
All’interno di quest’ultima ipotesi suole distinguere tra monopoli di diritto e monopoli fiscali in funzione delle diverse ragioni che inducono il legislatore a sottrarre una certa attività al libero gioco delle forze di mercato: il monopolio di diritto è introdotto per fini di utilità generale concernenti beni e soprattutto servizi che il legislatore reputa di particolare interesse pubblico; i monopoli fiscali rispondono all’esigenza di procurare un’entrata tributaria.
Sotto il profilo della causa legis e del titolo giustificativo della prestazione, siamo in presenza di una vera e propria imposta (di consumo), che si aggiunge al normale corrispettivo quale sarebbe stato ricavabile in regime di libera concorrenza.
Si deve ricordare che l’articolo 43 cost. in sede di disciplina dei limiti apponibili all’iniziativa economica privata, ammette l’istituzione di riserve monopolistiche a favore dello Stato o di altri enti pubblici soltanto per fini di utilità generale e comunque in ipotesi tassative.
Vale a dire che la Costituzione repubblicana legittima unicamente i monopoli di diritto.
La soluzione corretta del problema è nel senso per cui il monopolio fiscale deve ritenersi legittimo solo quando sia previsto nel contesto di una delle ipotesi di monopolio di diritto consentite dall’articolo 43 cost. ; il che può avvenire quando quest’ultimo sia giustificato dall’esigenza di una precisa regolamentazione dell’attività a salvaguardia di particolari interessi pubblici, talché non risulti illogico e contraddittorio che nell’occasione sia stabilita a carico degli utenti una prestazione impositiva.
Inoltre, l’istituto in esame sembrerebbe in linea di principio in contrasto con le numerose disposizioni volte a tutelare la libera concorrenza all’interno della Comunità Europea.
Orbene, alla luce dell’interpretazione data a tali disposizioni della Corte di Giustizia, l’esistenza o l’istituzione di monopolio fiscale non sono di per sé in contrasto con l’ordinamento comunitario, purché, per un verso, esse non comportino una discriminazione tra cittadini degli Stati membri, favorendo ad esempio i prodotti nazionali rispetto a quelli importati; e, per l’altro, le deroghe alle regole della concorrenza siano limitate a quelle indispensabili per procacciare una entrata fiscale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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