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Definizione di procuratore e commesso


Procuratore

Sono quei soggetti che, in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.
Si tratta di funzionari muniti di poteri decisionali autonomi in ambito limitato.
Non si applica al procuratore la norma che deroga all’esclusività del criterio della spendita del nome per l’imputazione degli atti.

Commesso

Corrisponde sostanzialmente alla denominazione comune e indica i collaboratori meramente esecutivi dell’imprenditore.
I loro poteri concernono il compimento degli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Salvo che non siano a ciò espressamente autorizzati, i commessi non possono:
esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna;
concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso;
derogare alle condizioni generali di contratto dell’impresa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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