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Definizione di pubblicità dei fatti giuridici

La legge per determinati fatti giuridici impone la pubblicità, per dare ai terzi la possibilità di conoscere l’esistenza ed il contenuto di un negozio giuridico o  le vicende delle persone giuridiche.
Si hanno  3 tipi di pubblicità:
1)pubblicità-notizia: rende i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse; è irrilevante per la validità di un atto e la sua omissione da luogo ad una sanzione pecuniaria o penale (pubblicità matrimoniale);
2)pubblicità-dichiarativa: serve a rendere opponibile il negozio a terzi, indipendentemente dal fatto che i terzi ne siano venuti a conoscenza.
3)pubblicità costitutiva: quando l’iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché produca effetti (es.ipoteca).
La + importante forma di pubblicità prevista dal nostro ordinamento  è la  trascrizione, che  ha funzione di pubblicità dichiarativa e riguarda i beni immobili e i mobili registrati.
Essa ha la funzione, nei conflitti tra più acquirenti di un  bene immobile o mobile registrato, di risolvere la controversia a favore di colui che ha per primo trascritto il suo titolo di acquisto. E quindi:
-Per i mobili non registrati:  il conflitto tra + acquirenti del medesimo titolare è risolto col principio possesso vale titolo.
-Per i mobili registrati:  il conflitto si risolve in base a chi per primo ha fatto trascrivere nei pubblici registri il trasferimento.
Il mezzo per attuare la trascrizione è il registro immobiliare per i beni immobili e i registri automobilistico, navale e degli aeromobili per i beni immobili.
La trascrizione costituisce un obbligo  sanzionato con una pena pecuniaria nel caso di inadempimento.
La trascrizione ha efficacia:
a)negativa: gli atti non trascritti si presumono ignoti a terzi;
b)positiva: gli atti trascritti si presumono conosciuti e quindi efficaci verso terzi.
Gli atti soggetti a trascrizione sono:
a)contratti traslativi della proprietà o costitutivi o modificativi o traslativi di diritto relativi immobiliari;
b)contratti relativi a diritto personali su beni immobili solo se superano una certa durata;
c)l’eredità se importa l’acquisto di diritto reali su beni registrati.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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