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Definizione di remissione della querela


La remissione della querela ha un ambito applicativo coincidente con i reati perseguibili a querela, per i quali cioè l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. è subordinato ad una manifestazione di volontà in tal senso da parte del soggetto offeso dal reato.
“querela” è tecnicamente una condizione di procedibilità dell’azione penale: artt. 120 e ss. c.p.

L’ordin. stabilisce la perseguibilità a querela, condizionando così l’interesse pubblico alla repressione a quello privato, in tale ipotesi:
o quando ritiene di dover attribuire rilevanza ad un contro-interesse dell’offeso;
o quando si tratti di reati di così minima importanza che solo un’eventuale “richiesta” dell’offeso può giustificare l’esercizio dell’azione penale (es. le percosse);
o quando, pur trattandosi di reati che possono essere rilevanti, la loro consistenza offensiva (per lo + patrimoniale) è tale che l’utilità della repressione non può prescindere da una valutazione dell’offeso, il quale può in effetti trovare meglio soddisfazione altrimenti (es. risarcimento del danno da parte del reo).
In sostanza, tale istituto consiste in un accordo tra reo e vittima, su iniziativa di quest’ultima, in base al quale si rinuncia alla soluzione giurisdizionale del conflitto. È una specie di conciliazione che produce l’effetto di estinguere il reato a condizione che il querelato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusata (art. 155.1 c.p.)
Coerentemente con la sua natura, la remissione della querela è espressamente esclusa per i reati (es. violenza sessuale) per i quali l’ordin. non ritiene plausibile la possibilità di tale condizione tardiva.
Disciplina => artt. 155-156 c.p.
E’ competenza del giudice di pace promuovere la conciliazione tra le parti.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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