Skip to content

Denuncia al tribunale degli organi della società – Art.2409

Questa norma è stata molto importante in passato, la riforma è intervenuta per bloccare la prassi della norma sviluppata in giurisprudenza e per riportare questa norma in una via più tradizionale.
La norma è stata introdotta nel codice dal 1942 per offrire una via di tutela alla minoranza che nel vecchio codice non poteva agire nei confronti della responsabilità degli amministratori. L’unico strumento per agire era la denuncia al tribunale quando gli organi interni della società commettevano gravi irregolarità e l’assemblea non era in grado o non voleva interrompere queste irregolarità. Inoltre poteva essere attivato da un soggetto pubblico, quindi non solo dalla minoranza che raggiunge il 10%, ma anche il Pubblico Ministero poteva intervenire per fare indagini sulle irregolarità e fa scattare i provvedimenti. Alla fine la regola era diventata che la denuncia venisse fatta sempre dal Pubblico Ministero, quindi l’art.2409 era lo strumento con cui la Magistratura accusatrice poteva intervenire nelle vicende della società per contrastare qualunque tipo di legalità. Anche una parte politica del nostro paese aveva questo pensiero.
L’attuale norma ha eliminato la legittimazione del Pubblico Ministero, l’ha conservata solo per quelle situazioni in cui si riconosce un interesse pubblico alla legalità, nei casi delle società quotate. Sono i sindaci che accanto alla minoranza possono denunciare al tribunale le malefatte degli amministratori.
Questa norma ha poi una faccia speciale: è un rimedio di carattere generale per tutte le società per azioni, ma è da adattare con riferimento ad alcuni casi speciali in cui si vuole colpire l’irregolarità attraverso questo procedimento, ma legittimati ad attivare questo procedimento sono soggetti diversi dalle minoranze.


Caratteristiche del procedimento di denuncia


Si tratta di un procedimento di giurisdizione volontaria, diversa da quella usuale contenziosa, è un’amministrazione pubblica del diritto privato, interviene il giudice per assicurare la protezione di certi interessi. Questo procedimento quindi non è una lite, ma è un intervento per il bene di tutti da parte della giurisdizione su una società. Nella giurisdizione volontaria non c’è un principio cardine che è la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: il giudice commette un errore e la sentenza è riformabile in appello, se prevede un provvedimento al di là di ciò che ha chiesto la parte.
Il procedimento è attivato o da una minoranza o dall’organo di controllo.
La minoranza deve raggiungere il 10%, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il 5%, a meno che lo Statuto preveda una percentuale di una minoranza qualificata più bassa. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori hanno compiuto gravi irregolarità nella gestione si può chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario fornire la prova provata, ma non è neanche sufficiente denunciare generali sospetti. Ma la denuncia deve avere indizi particolarmente convincenti.
Le irregolarità che sono state considerate rilevanti sono quelle che alterano i risultati di gestione (falsificazioni contabili), la tenuta di contabilità nera. Tutte quelle che sono eliminabili attraverso rimedi del diritto comunitario non sono considerate rilevanti.

Le irregolarità di tipo fiscale, molti interpreti, prevedono che la norma non vuole colpire questo tipo di irregolarità, in quanto queste sono colpibili con altri strumenti non societari.
I Pubblici Ministeri spogliati del potere di intervento tendono a premere sui colleghi della magistratura giudicante per far considerare molto ampio l’insieme delle irregolarità. La soluzione che si sta consolidando è quella di una nozione larga, purché sia evidente la dannosità patrimoniale che da questi comportamenti deriva. Il caso più macroscopico è quello consistente nel domandarsi se la relazione dei bilanci irregolari sia una grave irregolarità, la conclusione a cui si è arrivati è che normalmente la relazione di bilanci falsi espone la società a dei danni anche di natura patrimoniale e quindi una pluralità di bilanci falsi costituisce gravi irregolarità che prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Nel sistema previgente il patrimonio coinvolto nel procedimento era solo quello relativo alla società nella quale la minoranza è attiva, oggi invece ai fini di questo procedimento si tiene conto anche del patrimonio delle controllate.

Se il tribunale riscontra che ci sono i sintomi di grave irregolarità può procedere ad un’ispezione giudiziale della società, sentiti i soggetti a cui è affidato il compito di amministrare e controllare la società. Nomina un mandatario di giustizia (avvocato o dottore commercialista).
Il gruppo di comando può evitare l’ispezione, nominando un esperto che individua ed elimina le irregolarità. Se però questo non è sufficiente, il tribunale nomina un amministratore giudiziario revocando amministratori.
Se viene nominato un amministratore giudiziario, questo ha dei poteri che discendono direttamente dalla legge: può promuovere l’azione di responsabilità. Inoltre ha dei poteri che il tribunale gli modella addosso. Durante la gestione dell’amministratore giudiziario rimangono in carica gli altri organi: Collegio Sindacale, Assemblea. I quali però non possono svolgere le loro funzioni se entrano in contrasto con i compiti affidati all’amministratore giudiziario. L’assemblea continua ad approvare il bilancio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.