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Descrizione dell’art.2621

Il 1° COMMA descrive la condotta tipica. Le modifiche nel primo comma sono state 2: introduzione di una nuova categoria di soggetti attivi del reato e l’inasprimento della pena. Queste sono le modifiche che la legge sul risparmio ha introdotto nell’art.2621 nella versione del 2002. Il legislatore nel 2005 ha fatto queste modifiche, perché in Italia ci sono stati diversi scandali, tutta una serie di situazioni rispetto alle quali la norma del 2002 era inefficace a fungere da idoneo presidio di contrasto.
Il legislatore nel 2002 aveva tentato di porre rimedio al problema che la norma del 1942 era una norma a maglie larghe, tentando di rendere la norma più precisa.
Salvo quanto previsto dall’art.2622, questa tipologia di previsione si chiama clausola di riserva o clausola di sussidiarietà espressa. Vuol dire che l’art.2621 dichiara fin dall’inizio di essere applicabile sé e solo sé non è applicabile l’art.2622. Le due norme tra loro non possono concorrere, o l’una o l’altra si può applicare. E se è possibile applicare l’art.2622 non si può applicare l’art.2621.
Esempio: il PM si imbatte in una falsa comunicazione sociale che ha cagionato un danno ai soci, nessuno dei soci però sporge querela, manca la condizione che consente di procedere per l’art.2622. Può il PM contestare sulla base dell’art.2621: Una prima tesi sostiene di si perché se l’art.2622 non può applicarsi in concreto, allora può operare l’art.2621. Un’altra tesi attribuisce a questa clausola di riserva un valore diverso, ossia che l’art.2621 si deve e si può applicare solo ai casi in cui il falso in bilancio non abbia creato un danno, se l’ha creato si entra nella previsione dell’art.2622 e il PM può interessarsi solo se qualcuno dei danneggiati propone querela. La Giurisprudenza a volte ha sostenuto la prima tesi e ha volte la seconda. Se c’è danno ma non c’è querela non solo non si può agire in base all’art.2622, ma non si può neanche considerare e riprendere l’art.2621, che riguarda solo le ipotesi senza danno. Prevale comunque l’ipotesi di ricorrere all’art.2621 anche in presenza di un danno quando non vi è stata la querela.
I falsi in bilancio sono verificati nei momenti in cui è data l’informazione falsa.
L’aver previsto il falso in bilancio dell’art.2621, unico procedibile d’ufficio anche senza la querela, come contravvenzione, fa si che il tempo di prescrizione di questo reato sia significativamente accorciato, perché le contravvenzioni si prescrivono in un tempo più breve. Aver subordinato anche l’ipotesi più grave alla querela fa si che se il socio querela l’amministratore per l’art.2622, è molto probabile che questo tenti di risarcirlo in modo tale che ritiri la querela.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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