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Difensore della persona offesa


L’offeso può nominare il difensore nelle medesime forme semplificate che sono previste per il difensore dell’imputato.
Il difensore della persona offesa svolge un’attività che si può inquadrare nella “rappresentanza” ma che ha anche alcune caratteristiche della “assistenza”.
Egli può presentare memorie e indicare elementi di prova, ma in ogni caso tali attività possono essere svolte anche direttamente dalla persona offesa che non ha l’obbligo di agire col ministero di un difensore.
Però la persona offesa non può, a differenza dell’imputato, togliere effetto ad un atto del proprio difensore: l’unico metodo che ha per evitare una difesa tecnica non gradita è quello di revocare il mandato al difensore e nominarne uno nuovo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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