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Difensore di fiducia e difensore d’ufficio


L’imputato ha il diritto di farsi assistere da non più di due difensori di sua scelta, detti difensori di fiducia.
La nomina è un atto a forma libera e può essere effettuata in tre modi:
- dichiarazione scritta o orale resa dall’indagato all’autorità procedente;
- dichiarazione scritta consegnata all’autorità procedente dal difensore;
- dichiarazione scritta trasmessa all’autorità procedente tramite raccomandata;
Non occorre autenticazione della firma dell’imputato.
Quando l’indagato non abbia nominato un difensore di fiducia, o ne sia rimasto privo, il codice prevede, solo per l’indagato/imputato, l’istituto della difesa d’ufficio: il legislatore vuole che comunque sia presente nel procedimento un soggetto tecnicamente idoneo a difendere l’imputato e non coinvolto emotivamente.
La designazione del difensore d’ufficio spetta al consiglio dell’ordine degli avvocati di ciascun distretto di Corte d’Appello, che predispone gli elenchi dei difensori idonei sulla base di turni di reperibilità.
E’ istituito un sistema informatizzato che fornisce telefonicamente i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
Il magistrato o l’ufficiale di polizia danno avviso al difensore così individuato.
Il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, o un componente da lui delegato, vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione dei difensori d’ufficio.
La funzione della difesa d’ufficio è quella di tutelare il postulato secondo cui il metodo migliore per accertare il fatto storico sia il contraddittorio, e per permettere che ciò sia possibile l’imputato non può rinunciare alle sue armi dialettiche.
Tanto equivarrebbe a disporre della propria libertà personale, riconosciuta invece come diritto indisponibile dalla Costituzione.
L’imputato assistito dal difensore d’ufficio può togliere effetto a un atto compiuto dal difensore stesso e può altresì nominarne uno di fiducia revocando automaticamente il mandato al difensore d’ufficio.
Il difensore ha, in ogni caso e per qualsiasi motivo, il diritto di nominare un sostituto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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