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Diritto delle donne lavoratrici e del lavoro minorile: art. 37 Costituzione

DIRITTO DELLE DONNE LAVORATRICI E DEL LAVORO MINORILE: ART. 37 COSTITUZIONE


L’art. 37 Cost. riguarda i diritti delle donne lavoratrici e il lavoro minorile. 
Tema trattato anche in passato (le c.d. mezze forze), non si voleva compromettere la capacità riproduttiva delle donne. In questa prima fase di industrializzazione donne e minori erano maggiormente tutelati per gli elevati rischi.
Quindi questa norma si pone in una stretta continuità storica, rispetto alla legislazione sociale, nella misura in cui affianca donne e minori. La norma precisa ciò che deve essere riconosciuto a donne e ciò che deve essere riconosciuto a minori.

La norma afferma un principio di parità di retribuzione tra uomini e donne.
Dagli anno ’80 del ‘900 il mercato del lavoro ha conosciuto livelli di occupazione femminile più elevati (scolarizzazione,..).
Attualmente c’è un problema storico dato dai differenziali retributivi. Il caso di differenziali retributivi a parità di lavoro comunque è molto raro (spesso le donne sono part-time,..). La parità di trattamento deve riguardare le fasi e le modalità di lavoro (accesso,..). 
La norma inoltre dice che si può derogare al principio della parità di trattamento, concepire norme di diritto diseguale, in ragione dell’essenziale funzione familiare riconosciuta alle donne. Questa affermazione rispetto alla sensibilità contemporanea è criticata.
Con l’eccezione della gravidanza, che comporta un obbligo di astensione dal lavoro della durata di cinque mesi riconosciuto nei confronti della madre, tutto il resto che attiene alla funzione genitoriale oramai la legislazione ha attuato una parificazione di trattamento.

La legge stabilisce inoltre un limite minimo di età per il lavoro salariato.
La capacità di agire si acquisisce a 18 anni, in ambito lavorativo si acquisisce prima e nel momento in cui si accoglie nella comunità di lavoro un minore si aprono questioni speciali, perché le caratteristiche fisiche e psichiche di un adolescente sono diverse da quelle di un adulto. C’è un diritto di lavoro di applicazione generale e tante sfere in cui si assiste al primato della specialità.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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