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Diritto romano: Le legis actiones

DIRITTO ROMANO: LE LEGIS ACTIONES


Le istituzioni di Gaio è un'organica esposizione storica sulle legis actiones, sulla base di regole già esistenti.
Le legis actiones erano modi di agire aventi ciascuno una data struttura formale, che corrispondeva ad un dato tipo.
Ciascuna legis actio serviva a tutelare più di una situazione giuridica soggettiva, secondo le indicazioni date dai mores, poi dalle XII Tav, e dalla loro interpretatio pontificale. Solo le situazioni giuridiche così riconosciute erano tutelabili, avendo così una duplice tipicità, esterna e interna, ed entrambe conferivano all'insieme una forte rigidità.
Nonostante la rigidità, molte legis mutarono nel corso degli anni, altre vennero annullate, altre ancora affermate.
Prima delle XII Tavole esistevano la legis actio sacramento in rem e la manus iniectio.
Le legis actiones più antiche miravano direttamente ad attuare le situazioni giuridiche a cui si riferivano, ossia a soddisfare l'interesse per loro mezzo riconosciuto dal diritto. (esecutiva).
Tuttavia il soddisfacimento immediato dell'interesse poteva essere impedito: nella l.a. Sacramento in rem dalla controvindicatio dell'avversario; nella manus iniectio dall'intervento del vindex a difesa del soggetto passivo.
In entrambi i casi bisognava decidere chi aveva ragione, così la l.a. Sacramento veniva ad assumere la natura che oggi definiamo “di cognizione”. Concluso il giudizio, eventualmente, poteva riprendere il processo di esecuzione. 

La pignoris capio serviva a soddisfare direttamente l'interesse dell'attore e quindi a costringere un altro soggetto a soddisfarlo, definendola cosa l.a esecutiva.
Gli atti esecutivi o parasecutivi dipendevano dall'iniziativa del soggetto privato interessato, e inoltre eseguiti con l'impiego della forza dello stesso soggetto e dei suoi familiari e clienti. L'unica differenza dall'autotutela era caratterizzato dal controllo della civitas, quindi venivano compiuti alla presenza del rex o magistrato.
Essi controllavano la regolarità formale degli atti e se la situazione giuridica da controllare esisteva oppure no. In sostanza autorizzava o impediva l'attuazione dell'autotutela. Veniva chiamato ius dicere o iurisdictio.
Se fosse stato necessario un giudizio vero e proprio, inizialmente si ricorreva all'uso di un giudizio religioso attraverso il sacramentum, successivamente venne nominato dal magistrato un giudice vero e proprio. 
Il giudice e l'arbitro venivano scelti, inizialmente tra i patrizi, e successivamente tra i senatori.
Prima della fine del periodo antico vennero istituiti particolari organi giudicanti costituiti da un collegio di dieci e da uno di cento giudici nominati in modo permanente ogni anno, togliendoli così dalla scelta caso per caso del magistrato.
I decemviri stlitibus iudicandis erano competenti a giudicare nelle controversie sullo status di libero o schiavo; i centumviri erano chiamati a giudicare in materia ereditaria.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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