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Diritto romano: i contratti innominati

DIRITTO ROMANO: I CONTRATTI INNOMINATI


Secondo Ulpiano, un qualsiasi accordo tra le parti che non si costituisce in un contratto tra quelli elencati e quindi con un proprio nome, può far nascere un'obbligazione, se sussiste una “causa”.
La “causa” per ammettere la nascita di un'obbligazione civile da contratto “atipico” constava dunque dell'accordo e della preventiva esecuzione di una delle prestazioni.
Se l'accordo consisteva nel dare una cosa, chi l'aveva eseguita poteva ottenerne la restituzione con una condictio. Se invece la prestazione eseguita era diversa la condictio diveniva inapplicabile.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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