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Diritto romano: l’obbligazione di dare

DIRITTO ROMANO: L’OBBLIGAZIONE DI DARE


Nella formula dell'actio in personam l'espressione rem dare oportere significa che il convenuto è tenuto in base al rapporto obbligatorio a trasferire la piena proprietà ed il possesso di una cosa corporale.
L'obbligazione di dare è in relazione alle stipulationes in dando.
I giuristi concedono l'azione quando il debitore non ha compiuto gli atti necessari per il trasferimento della proprietà della cosa e quando la proprietà non risulta validamente trasmessa, o in un ultimo quando il debitore ha trasferito la proprietà ma non il pacifico godimento della cosa.
L'obbligazione di dare in rem si configura quindi come “obbligazione di risultato”, l'adempimento avviene esclusivamente quando il debitore abbia trasferito la proprietà e la piena disponibilità dell'oggetto dedotto in obbligazione.
Si può avere anche con i diritti reali.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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