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Diritto romano: la società

DIRITTO ROMANO: LA SOCIETÀ


Si ha la società quando due o più persone s'impegnano a mettere in comune beni ed attività allo scopo di dividerne i profitti e le perdite.
La società è caratterizzata dalla presenza di uno scopo comune, cui deve appunto tendere il conferimento di beni e servizi ad opera delle parti, che costituisce l'obbligazione principale dei socii.
Venuto meno il consenso anche di un solo socio, la società si scioglie.
Stessa cosa vale per il recesso.
Nella società le obbligazioni e le prestazioni non sono corrispettive, ma si limitano a convergere verso il medesimo scopo comune.
Questo non significa che nel contratto di società non sia presente la bilateralità, che c'è ed è collegata alla tutela processuale, dato che ogni socio è tenuto nei confronti dell'altro con actio pro socio: azione generale di buona fede e può essere esperita a tutela di tutte le obbligazioni reciproche dei soci.
Dal contratto di società non nasce una persona giuridica; ciò significa che la società non ha verso i terzi rilevanza giuridica autonoma rispetto a quella delle persone dei singoli soci.

La societas omnium bonorum si forma quando si vogliono mettere insieme per il raggiungimento dei fini patrimoniali concordati. In essa nasceva automaticamente la comproprietà su tutti i beni di cui i soci erano titolari. Le societas unius negotiationis riuniscono il conferimento di alcuni beni o servizi per il raggiungimento di un fine determinato.
Le quote, in mancanza di determinazione, si presumono uguali. Si può avere una quota di ripartizione diversa per utili e perdite. Non è ammessa l’esclusione dagli utili di un socio né un socio che non conferisce nulla.

La società si estingue per:
- recesso unilaterale: ha effetto solo nel caso tutti i soci ne siano a conoscenza; se è doloso esso scioglie bensì la società ma il socio recedente sarà tenuto a conferire agli altri l'acquisto sperato. - dissenso: tutti i soci sono d'accordo nello sciogliere la società
- Morte di uno dei soci
- Capitis deminutio e situazione di dissesto economico.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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