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Diritto romano: negozio e tipi di condizione

DIRITTO ROMANO: NEGOZIO E TIPI DI CONDIZIONE


Nel presente o nel passato: viene dedotto in condizione un fatto presente o passato. In quest’ultimo caso il negozio ha effetti solo se il fatto si è verificato.
Impossibile: il negozio non ha effetti (salvo che per le disposizioni mortis causa a partire dal II sec. d.C. per influsso dei sabiniani)
Illecite: non viziano se apposte a clausole testamentarie
Positive/ negative: se la nave arriverà/se la nave non arriverà
Potestative (il loro verificarsi dipende dalla volontà di una persona; non può trattarsi della persona interessata a che l’evento non si verifichi) ; casuali (dipende dal caso: se domani pioverà); miste (se Tizio riuscirà a vendere il suo cavallo)

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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