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Diritto romano: obbligazioni da delitto

DIRITTO ROMANO: OBBLIGAZIONI DA DELITTO


Comincia ad affiorare l'idea di una funzione riparatoria anche verso l'offeso.
Gli atti illeciti fonte di obbligazione sono solo quattro: furto, rapina, damnum iniuria datum e iniura.
I delicta sono individuati dalle particolari caratteristiche delle actiones poenales. La configurazione originaria di queste azioni dirette a perseguire una pena, prezzo della composizione della vendetta.

Due erano le caratteristiche:
- la cumulatività, e cioè nella circostanza che, se più persone, ponevano in essere il medesimo fatto illecito, ciascuna di esse era tenuta a pagare l'intera poena, e il pagamento da parte di una non estingueva le obligationes delle altre;
- la nossalità per i delitti compiuti dai filii familias o dagli schiavi, oltre che per il danno causato dagli animali. Se originariamente l'obbligo di dare a nossa lo schiavo o il filius colpevole si configurava come dovere del pater, in proseguo di tempo la noxae deditio viene configurato come metodo del dominus di togliersi ogni responsabilità dove il pagamento della poena era troppo gravoso.

Il pretore aggiunge nuove caratteristiche alle azioni penali, in cui il convenuto potrà evitare di pagare la poena restituendo la cosa prima della condanna.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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