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Diritto romano: obbligazioni generiche

DIRITTO ROMANO: OBBLIGAZIONI GENERICHE


La prestazione dovuta è determinata dalle parti, non nella sua individualità ma nella quantità e nel genus. (categoria più o meno ampia).
La categoria può essere composta da cose fungibili e cose infungibili. (uno schiavo, uno schiavo di una certa età....).
Deve essere sufficientemente delimitato da non produrre l'assoluta indeterminatezza della prestazione.
Il problema sta nel momento in cui il debitore debba restituire la cosa della genus, e quindi bisogna determinare se la cosa deve essere della stessa qualità, oppure anche di qualità peggior anche se della stessa categoria.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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