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Diritto romano: oggetto di compravendita

DIRITTO ROMANO: OGGETTO DI COMPRAVENDITA


Oggetto di compravendita può essere qualsiasi cosa che abbia un valore economico.
Deve consistere in un cosa determinata o determinabile nella sua individualità.
Data la struttura obbligatoria della compravendita, è possibile la vendita di una cosa futura.
Si distinguono varie possibilità: una cosa che dipende dalla volontà o dall'attività del venditore (ad esempio una cosa da fabbricare); oppure la vendita della cosa futura il cui esistere dipende da eventi naturali o dal caso.

Si differenziano in questo caso due ipotesi:
- Emptio rei speratae: l'obbligazione sia del venditore sia del compratore è subordinata al venire in essere della cosa. (Raccolto distrutto non produce obbligazione).
- Emptio spei: le parti si accordano nel senso che il compratore pagherà comunque un determinato prezzo, indipendentemente dalla quantità della cosa.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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