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Disciplina del rapporto lavorativo a progetto

   
Per quel che riguarda la disciplina del rapporto, è imposta la stipulazione in forma scritta.
Importante è la previsione per cui il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro e deve tener conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
La sostanza parasubordinata del rapporto viene in ulteriore evidenza per effetto degli artt. 65 e 66 d.lgs. 276/2003.
Il primo tutela l’attività inventiva del lavoratore, riconoscendogli la proprietà intellettuale delle invenzioni realizzate durante il rapporto e richiamando, per gli aspetti patrimoniali, le leggi speciali applicabili al lavoro subordinato.
Il secondo prevede un’ulteriore, anche se minima, tutela del lavoratore per il caso di impossibilità temporanea della prestazione.
Infatti viene riconosciuto al collaboratore il diritto alla sospensione non retribuita del rapporto in caso di gravidanza, malattia e infortunio: peraltro tale sospensione è garantita per un periodo minimo di 180 giorni soltanto per l’ipotesi di gravidanza, mentre per la malattia o l’infortunio essa “non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza”; inoltre al committente compete il diritto di recesso ante tempus quando la sospensione si protrae per un periodo superiore si 30 giorni o ad 1/6 della durata stabilita nel contratto.
Infine, il contratto si estingue “al momento della realizzazione del progetto o programma” che ne costituisce l’oggetto; resta salva la facoltà del recesso ante tempus per giusta causa oppure con preavviso secondo le diverse causali o modalità che potranno essere stabilite dalle parti.
Questi ultimi aspetti segnano la differenza con il pur simile contratto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre, da un punto di vista più generale, va ricordato che il legislatore ha configurato la collaborazione a progetto come contratto a causa c.d. rigida o tipo contrattuale vincolato: i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o parte di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Questo effetto di trasformazione (o c.d. conversione) legale del rapporto da autonomo in subordinato è, naturalmente, inderogabile ma non indiscriminato: è affidato al giudice il potere di accertare la tipologia negoziale effettivamente realizzata tra le parti (si potrà trattare infatti di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato, ripartito oppure autonomo).
Dalla complessa disciplina appena descritta sono escluse le prestazioni di lavoro occasionali, cioè quelle derivanti da un rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a 30 giorni nello stesso anno solare con lo stesso committente, purché il relativo compenso non superi i 5000€.
Il lavoro occasionale costituisce un’importante innovazione perché introduce una “soglia” quantitativa come demarcazione tra il lavoro protetto e il lavoro meno o non protetto.

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