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Disciplina generale dell'Offerta Pubblica di Acquisto


Il proponente un’OPA è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consob, indicando i tratti essenziali dell’operazione (tra cui, ovviamente, il prezzo) e le finalità della stessa.
L’offerta è irrevocabile (e ogni clausola contraria è nulla) ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari degli strumenti finanziari che ne formano oggetto.
La durata dell’offerta è concordata da un minimo di 15 ad un massimo di 35 giorni (la Consob può prorogare il termine a 45 giorni).
In assenza di preventiva deliberazione dell’assemblea (voto favorevole di almeno il 30% del capitale), sussiste il divieto per gli amministratori della società bersaglio di contrastare     un’OPA ostile (c.d. Passivity rule). Automatica “sterilizzazione” di eventuali clausole statutarie relative a limitazioni del diritto di voto.

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