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Disposizioni generali sulle indagini preliminari


Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale, la quale inizia nel momento in cui una notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al Pubblico Ministero e termina quando quest’ultimo esercita l’azione penale o ottiene dal giudice l’archiviazione richiesta.
Esse consistono in investigazioni svolte dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria, ma la direzione spetta unicamente al PM.
Tra gli atti delle indagini preliminari occorre fare una distinzione: vi sono atti compiuti ad iniziativa della polizia giudiziaria e atti che sono compiuti ad iniziativa del PM.
Tale distinzione comporta una regolamentazione parzialmente diversa anche sotto il profilo dell’utilizzabilità degli atti in dibattimento, ma soprattutto implica una differente ampiezza di poteri coercitivi.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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