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Durata, pubblicità, sanzioni e violazione dei patti


Durata dei patti:
1) DETERMINATA: max 5 anni (3 per società quotate), rinnovabili; Se stipulati per una durata maggiore, questa viene automaticamente ridotta a 5 anni. Sono rinnovabili a scadenza.
2) INDETERMINATA: ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di 6 mesi.

Pubblicità dei patti:
è prescritta solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea; la dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

Sanzioni:
nessuna sanzione per l’omessa comunicazione alla società; in caso di mancanza della dichiarazione, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’art. 2377 c.c.

Violazione dei patti:
eventuali decisioni assunte in violazione di specifiche disposizioni pattizie avulse dal contesto statutario, comunque, sono sanzionabili soltanto sul piano delle parti e conservano intatta la propria validità ed efficacia erga omnes.
Gli aderenti al patto che ritengono di aver subito un danno dal comportamento omissivo di uno dei membri devono:
1) quantificarlo attendibilmente in termini monetari;
2) dimostrare la sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra la violazione del patto e il danno economico subito.
Pertanto, la stima dell’eventuale danno da parte del tribunale appare sempre, per consolidata giurisprudenza, incerta ed aleatoria.

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