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Durata delle misure cautelari




Tra le cause estintive delle misure cautelari, particolare importanza ha il decorso dei termini delle misure stesse.
In proposito, una disciplina particolare è dettata per le ipotesi in cui la misura cautelare venga disposta per le esigenze di natura probatoria. In tali ipotesi il giudice deve indicare, nel provvedimento applicativo della misura, anche la data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere. Le misure disposte per le esigenze cautelari perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto non ne è ordinata la rinnovazione, che può essere disposta anche per più di una volta.
A prescindere dal motivo per il quale è stata disposta, la custodia cautelare perde efficacia anche quando siano decorsi i suoi termini di durata massima, stabiliti dal legislatore ordinario. I termini in questione decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato. Se nei confronti dell'imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.
I termini massimi di custodia cautelare sono fissati dall'art. 303 c.p.p. in relazione, da un lato, ad ogni stato e grado del procedimento penale e, dall'altro, alla gravità del reato desunta dal quantum di pena in astratto fissato dal legislatore.
Dal momento che i termini di durata massima sono fissati con riferimento alle fasi ed ai gradi del procedimento penale, è previsto che, ove il processo regredisca ad una fase o ad un grado precedente o in conseguenza di un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione o per altra causa, i termini di custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla data del provvedimento che dispone il regresso od il rinvio e corrispondono a quelli stabiliti per la fase o il grado in cui il processo si trova.
Detti termini sono sospesi durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione dei termini per la difesa. Sono, altresì, sospesi durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.
Con la sospensione dei termini di custodia cautelare non va confuso il cosiddetto congelamento dei medesimi termini. Nel computo dei termini di fase previsti per il giudizio di primo grado e per i giudizi di impugnazione non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza.
Le differenze rispetto all'ipotesi di sospensione sono molteplici: in primo luogo, il congelamento opera automaticamente, senza che occorra una richiesta del p.m. e un conforme provvedimento del giudice; in secondo luogo, il congelamento riguarda soltanto i giorni di udienza e i giorni impiegati per deliberare la sentenza, mentre la sospensione copre anche i tempi morti tra un'udienza e l'altra, cioè i giorni di sospensione del dibattimento in cui non si tiene udienza; infine, dei giorni congelati si tiene conto ai fini del computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare, mentre dei giorni sospesi non si tiene conto neppure a tali fini.
I termini di custodia cautelare, prima della scadenza, possono anche essere prorogati con ordinanza dal giudice, su richiesta del p.m. e sentito il difensore, quando, in ogni stato e grado del procedimento di merito, è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato e la proroga è disposta per il tempo assegnato per l'espletamento della perizia. Inoltre, nel corso delle indagini preliminari, il p.m. può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare prossimi a scadere, ove sussistano gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Detta proroga è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso i termini di durata massima della custodia cautelare non possono essere superati di oltre la metà.
Non rientrano nel computo dei termini di durata complessiva i periodi di sospensione.
Esistono tre diversi limiti di durata massima della custodia cautelare: il primo è segnato dai termini di fase, il secondo dai termini complessivi, l'ultimo dai termini finali.
I congelamenti allungano i termini di fase ma lasciano invariato il termine complessivo e quello finale. Le sospensioni, invece, allungano sia il termine di fase che quello complessivo ma non i termini finali.
Per quanto concerne le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, dette misure perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti. Le misure interdittive, invece, perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. Peraltro, quando siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può ordinarne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione.
La scadenza dei termini massimi di custodia cautelare importa la rimessione in libertà dell'imputato posto che il giudice ha il dovere di disporre l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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