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Effetti della fusione


Il co. 4 dell’art. 172 tuir specifica che dalla data in cui la fusione ha effetto, la società risultante dalla fusione o incorporata subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi… La norma fiscale, quindi, non fornisce indicazioni in merito alla data in cui ha effetto la fusione. Il cc all’art. 2504bis, comma 2, specifica che la data è quella
-in cui è avvenuta l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel registro delle imprese: per tutte le fusioni successive all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione (purchè prevista nell’atto di fusione): per le fusioni x incorporazione. Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2504bis prevede per le sole fusioni per incorporazione, la possibilità di postdatare tutti gli effetti della fusione rispetto alla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione. Tale possibilità non è concessa alle fusioni per unione. Il comma 3 del citato art. 2504bis individua i casi di retrodatazione degli effetti della fusione. In merito al termine massimo di retrodatazione degli effetti precedentemente indicati, la norma civile tace. Al contrario l’art. 172 co.9 tuir dispone che l’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna società fusa o incorporata o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante. Nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima.

Tratto da RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI di Andrea Balla
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