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Elementi essenziali del contratto: forma

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: FORMA


Forma = modo in cui si manifesta esternamente la volontà delle parti
- Ad substantiam → forma scritta richiesta a pena di nullità (atti che hanno ad oggetto diritti reali o diritti di godimento ultranovennali su beni immobili + atto pubblico per donazione, convenzioni matrimoniali e costituzione SpA, Sapa o Srl)
- Ad probationem → forma scritta richiesta ai fini della prova (es. assicurazione, transazione..)

In questi casi il contratto non può essere provato per testimoni o presunzioni
Se le parti stabiliscono in un precedente accordo che per i successivi accordi è necessaria una certa forma (forma convenzionale), essa si presume a pena di nullità
Il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo; la procura deve avere la stessa forma del contratto per cui è rilasciata

Documento informatico = impulsi elettronici (hardware + software) → documento materiale ma intangibile
Il documento informatico è equiparato al documento su base materiale e quindi è considerato forma scritta
L’idoneità del documento a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenendo conto delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza e immodificabilità

Firma elettronica = insieme di dati in forma elettronica usati come metodo di autenticazione informatica
La firma elettronica semplice (es. username e password) non basta per soddisfare il requisito della forma
La firma elettronica qualificata è equiparabile alla scrittura privata

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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