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Elementi essenziali del negozio giuridico: Volontà

Volontà:  essa deve essere intesa nella duplice veste di volontà della dichiarazione e volontà degli effetti,  perché è  proprio attraverso questo elemento, che  si coglie l'essenza del principio di autonomia negoziale (infatti si definisce l’anima del negozio).
I vizi della volontà a cui la legge attribuisce rilevanza, perché producono l’annullabilità del negozio sono:
a)Errore: consiste in una falsa conoscenza della realtà. Può essere errore-ostativo o errore-vizio, entrambi comunque producono l’annullabilità del negozio, ma a condizione che l’errore sia:
-essenziale: ovvero deve essere tale da aver determinato la parte a concludere il contratto e deve ricadere sulla natura o oggetto del negozio, qualità della cosa, sulla persona, sulla quantità della prestazione.
Non ha carattere di essenzialità l’errore che cade sui motivi che inducono il soggetto a concludere il negozio.
-riconoscibile dall’altro contraente: si considera tale quando la controparte usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene. Nel caso di errore bilaterale o comune è sufficiente l’essenzialità dell’errore per l’annulabilità del negozio.
La legge impedisce a chiunque di addurre come scusa l’inosservanza della legge stessa la sua ignoranza (ignorantia legis non excusat).
b)Dolo: esso può essere:
-determinate: un negozio è annullabile se è stato posto in essere in conseguenza di raggiri perpetrati a danno del suo autore. Per l’annullabilità dell’atto devono esserci: raggiro; errore del raggirato; inganno proveniente dalla controparte.
-incidente: se non raggirata la vittima avrebbe comunque stipulato il contratto, ma  a condizioni diverse; per questo non determina l’annullabilità del contratto, ma  la vittima ha diritto al risarcimento dei danni subiti.
c)Violenza: essa può essere:
-psichica: consiste nella minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona allo specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un contratto ovvero di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico. Nello stato di necessità o di pericolo vi è una situazione psichica di paura, non determinata dalla minaccia di un’altra persona, ma da uno stato di fatto oggettivo(forze naturali).
Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile, ma rescindibile.
-fisica: consiste in una coazione fisica del dichiarante e provoca la nullità del negozio.
La manifestazione può avvenire con la libertà della forma, ma c’è la necessità di subordinare la validità di un atto a forme solenni(es.matrimonio) nelle quali la volontà sia dichiarata mediante atto pubblico.
Si parla, in proposito di manifestazione di volontà:
-espressa: quando c'è un comportamento diretto a far conoscere la propria volontà;
-tacita: qui la volontà si presume in base a comportamenti(univoci) del soggetto.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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