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Elenco delle categorie di obbligazioni

1) Divisibili e Indivisibili: l'obbligazione è:
a) divisibile: in ipotesi di pluralità di creditori o di debitori e in assenza di solidarietà,
quando è possibile l'adempimento parziale, cioè quando la cosa o il fatto dovuti possono essere divisi idealmente in  parti che hanno proporzionalmente il valore del tutto.
b) indivisibile: quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura (indivisibilità assoluta)  o perché è stato considerato indivisibile dalle parti (indivisibilità relativa) .
2) Alternative e Facoltative:
a) Alternative: tipo di obbligazione in cui vi sono 2 prestazioni, che, posso essere eseguite, l'una al posto dell'altra. La scelta fra quale delle 2 prestazioni eseguire è detta concentrazione.
b) Facoltative: vi è 1 sola prestazione da eseguire, ma il debitore può liberarsi eseguendone un'altra già individuata in precedenza con il creditore.
3) Generiche: hanno ad oggetto la prestazione di 1 cosa generica o di 1 cosa fungibile.
Il debitore nell'adempiere alla sua obbligazione deve prestare cose non inferiori alla media.
Normalmente le obbligazioni generiche hanno per oggetto  un dare, ma è possibile individuare la caratteristica della genericità anche le obbligazioni di fare quando questo sia di natura fungibile.
L’individuazione  è l'atto con cui si isolano le cose oggetto della prestazione dalle altre facenti parte dello stesso genere.  Essa  è fatta d'accordo tra le parti o nei modi che le stesse decidono di stabilire.
4) Pecuniarie: hanno ad oggetto una somma di denaro che deve essere data dal debitore al creditore. Quando l’obbligazione pecuniaria è a termine vale il princ nominalistico, cioè il debitore continua sempre a dovere la stessa quantità nominale di moneta, indipendentemente dalle modifiche che intervengono nel potere d’acquisto di quest’ultima.
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento, perciò  ai fini dell'estinzione, si deve prendere in considerazione il valore nominale della moneta senza tenere conto delle eventuali variazioni del suo valore reale e, della svalutazione monetaria  (perdita del potere di acquisto della moneta) .
Questo, può comportare un danno al creditore che, per l'inflazione, si troverebbe a ricevere una somma di valore reale inferiore rispetto al passato. In realtà a non tutte le obbligazioni pecuniarie si applica tale principio in quanto se ne distinguono i 2 tipi:
-Obbligazioni di valuta: hanno ad oggetto una somma di denaro (es il pagamento del canone di locazione)  determinata solo riferimento al suo valore nominale. Solo ad esse si
applica il princ nominalistico.
-Obbligazioni di valore: hanno ad oggetto il valore di un bene (es. obbligo di risarcire un danno) .
5) Obbligazione degli interessi: si hanno quando  il creditore per tutelarsi contro le oscillazioni di valore della moneta, pattuisce degli interessi, che  formano oggetto di un’obbligazione pecuniaria accessoria a quella principale.
Gli interessi sono i frutti civili delle obbligazioni pecuniarie  dovuti da chi utilizza un capitale non suo o da chi ne ritarda il pagamento. Essi per prodursi necessitano di 3 condizioni:
-credito: avente ad oggetto una somma di danaro;
-credito liquido: cioè esattamente determinato del suo ammontare;
-credito esigibile: non sottoposto, quindi, a termine o a condizione.
Gli interessi  rappresentano una % della somma indicata del capitale da versarsi periodicamente, e di natura accessoria al capitale.
Quindi gli interessi hanno natura: percentuale; periodica; accessoria; pecuniaria.
In base alle fonti che li producono, si hanno i seguenti tipi di obbligazioni degli interessi:
a) legali: previste secondo una percentuale del capitale (detto saggio, cioè il tasso legale del 10%) .
  La determinazione di un tasso d'interesse superiore a quella legale deve risultare per iscritto.
b) convenzionali: previsti dalla libera volontà delle parti (altrimenti si applica il tasso legale) ;
c) usurari: sono gli interessi, il cui saggio supera il 50%, cioè la percentuale stabilita dalla legge rispetto agli interessi medi praticati da banche e intermediari finanziari. La clausola che appone interessi usurari è nulla.
d) corrispettivi: dovuti a compenso del godimento del danaro altrui. I crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi automaticamente, benché non pattuiti e senza bisogno di domanda giudiziale o di costituzione in mora del debitore, purché la legge o il titolo non stabiliscano diversamente.
e) compensativi: gli interessi decorrono anche se il credito non è ancora esigibile.
f) moratori: quando il debitore di una somma di denaro è in ritardo nel pagamento, deve al creditore gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e senza bisogno che il creditore provi di aver sofferto realmente il danno.
6) Naturali: obbligazioni che trovano la propria fonte nei doveri morali e sociali, che pur non essendo giuridici, quindi non coercibili (non è possibile infatti agire giudizialmente per ottenere l'esecuzione dell'adempimento che integra tale obbligazione) non sono indifferenti per l'ordinamento.
Il debito di gioco è un es. classico, perché il gioco d'azzardo nel nostro ordinaemnto è proibito, e quindi, logica conseguenza sarebbe, la nullità del contratto di gioco e la relativa obbligazione a pagare i debiti di gioco (che è quindi nulla,  con la possibilità per il debitore di riavere indietro quanto pagato (azione di ripetizione di indebito) .

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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