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Esclusione e revoca della parte civile nel processo penale


Se non sussistono i presupposti sostanziali o i requisiti formali per la costituzione di parte civile, il giudice, con ordinanza dispone l’esclusione della parte civile su richiesta motivata del Pubblico Ministero, dell’imputato o del responsabile civile, oppure anche d’ufficio.
L’ordinanza di esclusione non è impugnabile.
La presenza della parte civile viene meno in caso di revoca della parte civile.
Tale atto può essere espresso quando è effettuato con dichiarazione resa in udienza dalla parte civile personalmente o da un suo procuratore speciale o ancora con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle parti.
La revoca può, però, essere anche tacita quando la parte civile presenti le proprie conclusioni scritte in dibattimento al momento della discussione finale oppure quando essa promuova l’azione civile davanti al giudice civile.
Il codice di procedura penale prevede che il danneggiato dal reato possa compiere altre due scelte in alternativa a quella di costituirsi parte civile:
può restare inerte non esercitando alcuna azione né in sede penale né in sede civile, in questo caso il danneggiato rischia che il giudice penale assolva l’imputato con una formula ampia, che acquista la forza di giudicato;
può esercitare l’azione di danno davanti al giudice civile in modo tempestivo, cioè prima che il giudice penale abbia pronunciato sentenza di primo grado, nel qual caso l’azione civile può svilupparsi senza subire sospensioni, parallelamente al processo penale.
In questo caso una eventuale assoluzione dell’imputato nel processo penale non ha la forza del giudicato e cioè non vincola il giudice civile né gli impedisce, eventualmente, di condannare l’imputato-convenuto al risarcimento del danno.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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