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Esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato


Talvolta la legge esonera la controllante dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Ciò avviene:
- nel caso in cui il complesso di controllante e controllate non superi due dei seguenti parametri:
14.600.000 euro di attivo;
29.200.000 euro di ricavi;
250occupati in media durante l’esercizio.
L’esonero viene meno qualora la controllante o una delle controllate abbia titoli quotati;

- in secondo luogo nell’ipotesi di controllo a catena: la c.d. sub-holding è esonerata dall’obbligo quando la controllante ne possegga oltre il 95%.
L’esonero in tal caso è soggetto alla duplice condizione:
- che la controllante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo il diritto di uno Stato membro dell’UE;
- che la sub-holding non abbia emesso titoli quotati.

Il bilancio consolidato si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che vanno corredati dalle usuali relazioni dell’organo amministrativo, di quello di controllo e del revisore.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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