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Estinzione della persona giuridica: liquidazione

L’estinzione della persona giuridica si ha per:
a)cause previste: dalla volontà degli associati o fondatore previste nell’atto costitutivo o nello statuto (scadenza del termine);
b)venir meno dello scopo: per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di esso;
c)venir meno degli associati,  scioglimento disposto dal Governo; deliberazione assembleare di scioglimento.
L’estinzione  non ha luogo automaticamente ma è necessario:
1)provvedimento di carattere pubblico: cioè la dichiarazione dell’autorità governativa su istanza di qualunque interessato o di ufficio.
2)fase di liquidazione: il provvedimento determina il passaggio a questa fase di transizione, in cui l’ente continua ad esistere ma può porre in essere solo atti che sono mirati alla stessa. In questa fase si definiscono i rapporti giuridici pendenti e si provvede alla sorte dei beni.
La liquidazione è affidata ai liquidatori che devono provvedere ad estinguere la passività dell’ante. Il patrimonio residuo viene disposto come per atto costitutivo o statuto in mancanza di tali disposizioni provvede l’autorità governativa.
3)Al termine della liquidazione la persona giuridica si estingue.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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