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Fattispecie connesse alla dichiarazione, all’accertamento e alla riscossione


Vi sono altre ipotesi generatrici di pagamenti indebiti che si collegano ad atti mediante i quali viene data applicazione ai tributi (dichiarazione, avviso di accertamento, atti di riscossione):
a. Il pagamento indebito può aversi perché viene presentata una dichiarazione erronea (inesatta). Si pensi ad una dichiarazione dei redditi che contenga redditi non percepiti o non tassabili. Se una simile dichiarazione è accompagnata dal versamento della somma liquidata, il versamento sarà in tutto o in parte indebito. Quindi, se è stata dichiarata e versata un’imposta non dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso ma deve richiederlo nei termini e con alcune particolari procedure.
b. Se, con l’avviso di accertamento, l’Ufficio accerta un debito superiore a quello risultante dalla corretta applicazione della legge alla situazione di fatto, l’obbligazione sorge ugualmente nella misura in cui è determinata dall’avviso. In questo caso, il versamento della somma fissata dall’avviso non è un versamento indebito. L’indebito si profila solo se l’avviso è annullato dal giudice. Ciò che è stato pagato sulla base dell’avviso annullato costituisce indebito.
c. Una terza ipotesi attiene alla riscossione. Per le somme iscritte a ruolo, può darsi che vi sia proprio un vizio del ruolo (iscrizione di una somma superiore a quella dovuta in base al titolo che legittima la riscossione).

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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