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Filiazione fuori del matrimonio

FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO


In caso di filiazione fuori del matrimonio, un pieno rapporto giuridico di filiazione si costituisce solo per effetto di un atto volontario del genitore (riconoscimento) o di accertamento del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità/maternità)
La maternità può comunque risultare dalla dichiarazione di nascita resa dal medico che ha assistito al parto

Riconoscimento è atto unilaterale + personalissimo + puro + irrevocabile → si forma l’atto di nascita
Può essere però fatto congiuntamente da entrambi i genitori
Non è possibile un riconoscimento se l’atto di nascita contiene già l’indicazione di padre e madre (è necessario prima esercitare un azione di stato per rimuovere il primo riconoscimento)
Il riconoscimento è possibile anche nel caso di figlio adulterino, cioè i genitori al momento del concepimento erano sposati con un’altra persona
Per riconoscere un figlio è necessario avere almeno 16 anni, o anche meno se c’è l’autorizzazione del giudice; se non c’è l’autorizzazione del giudice, il figlio viene temporaneamente affidato ad altre persone

La sola dichiarazione del genitore non è sufficiente per il riconoscimento del figlio; è necessario il consenso del figlio > 14 anni, o del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio < 14 anni
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio; in caso di rifiuto, il genitore che vuole riconoscere il figlio può fare ricorso al giudice

Forma del riconoscimento:
- Nell’atto di nascita
- Con dichiarazione apposita
- Con un testamento

Impugnazione del riconoscimento:
- Difetto di veridicità (legittimazione assoluta)
- Violenza morale (legittimazione relativa)
- Interdizione giudiziale (legittimazione relativa)

Il figlio assume il cognome del padre se il riconoscimento avviene congiuntamente, altrimenti assume quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo; se lo riconosce prima la madre e poi il padre, il figlio può decidere se mantenere il cognome della madre o aggiungere/sostituire quello del padre

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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