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Finalità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite - O.N.U.

Fondata nel 2° dopoguerra, dalle 5 potenze vincitrici, e col tempo ne sono divenuti parte tutti gli stati del mondo (fa eccezione la Svizzera).  
I suoi tantissimi fini possono essere classificati in 3 grandi settori:
-mantenimento pace;
-sviluppo delle relazioni amichevoli tra stati,  fondate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritto e della autodeterminazione dei popoli;
-collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario.
L'art. 7 della sua carta disciplina i suoi organi principali:
-Consiglio di sicurezza: composto da 15 membri, di cui 5 a titolo permanente  (USA, Russia, Francia, Gran Bretagna e Cina)  e 10 eletti dall’Assemblea, per un periodo di 2 anni.
 Ogni membro permanente ha il diritto di veto, cioè il potere di impedire con il voto negativo l’adozione di qualsiasi delibera. Esso è considerato l’organo + importante dell’organizzazione per le materie di sua competenza (mantenimento della pace e della sicurezza internazionale)  e per il potere di emanare decisioni vincolanti (circa le misure che gli stati devono adottare  contro uno stato che minaccia la pace) .
-Assemblea generale: ne fanno parte quasi tutti gli stati membri, con pari diritto di voto. Essa ha quasi tutte le competenze e le sue decisioni vincolanti riguardano:
a) la ripartizione delle spese dell’organizzazione che vincola tutti gli stati;
b) modalità e tempi per concedere l’indipendenza ai territori  sottoposti al dominio coloniale;
-Segretario generale: nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di sicurezza. E’ l’organo esecutivo dell’organizzazione. Egli può svolgere una propria attività di conciliazione in caso di controversie internazionale;  
-Corte internazionale di giustizia: composta da 15 giudici, che hanno la funzione  di dirimere le controversie tra Stati, e funzione consultiva  (ma con pareri non né obbligatori, né vincolanti) . Organo giudiziario.
Va tenuto presente che, il Consiglio di sicurezza, l’assemblea generale, sono organi composti da stati, pertanto gli individui che li compongono manifestano  la volontà del proprio stato.
Invece, il segretario generale e la corte internazionale di giustizia composti da individui, che assumono l’ufficio a titolo individuale, non manifestando la volontà di nessuno stato, anzi non possono ricevere istruzioni da alcun governo.
Le N.U. possono, se necessario, istituire, organi sussidiari non dotati di poteri vincolanti (es. Unicef).

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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