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Flessibilità all'orario di lavoro


Può osservarsi come caratteristica essenziale della nuova normativa del tempo di lavoro sono gli spazi di maggiore flessibilità temporale consentiti alle imprese nell’impiego dei lavoratori; ed ai contratti collettivi stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi è stato attribuito il compito di introdurre anche ulteriori margini di flessibilità temporale.
Non mancano, peraltro, casi in cui il legislatore ha invece innalzato il livello della tutela del lavoratore rispetto al passato (come ad esempio, in materia di ferie).
Il legislatore ha previsto varie deroghe a questa disciplina.
Vengono anzitutto individuate alcune attività che, sempre facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste dai contratti collettivi, sono escluse dalla disciplina dell’orario normale, ma non anche dal limite medio delle 48 ore ogni 7 giorni (il che significa, in pratica, che in tali casi il superamento delle 40 ore non soggiacerà ai limiti dello straordinario).
Tra i destinatari di queste deroghe meritano un cenno i lavoratori addetti alle “occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia”.
Invece, sia pure nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute, altri lavoratori sono esclusi dall’applicazione della disciplina tanto dell’orario normale quanto dello straordinario, nonché dal limite complessivo medio delle 48 ore su 7 giorni.
Si tratta di coloro la durata della cui prestazione “non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi” a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata: si tratta di dirigenti e del personale direttivo delle aziende.

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