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Fondi chiusi


I criteri del regime autorizzativo ricalcano con qualche differenza, quelli dei fondi aperti: l’autorizzazione è concessa dal ministro del Tesoro, sentita la BI, a società aventi per oggetti esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari e deve avere specifico riferimento alla gestione di fondi chiusi. Quindi la stessa società di gestione può essere autorizzata a gestire contemporaneamente fondi aperti e chiusi. (in questo caso il suo capitale sociale minimo è di 3,5 milioni di euro).

Il funzionamento e la gestione del fondo si caratterizzano soprattutto per il rapporto tra società e partecipanti, per la composizione del patrimonio del fondo e per la relazione tra società e fondo.
Coerentemente con la nozione di fondo chiuso:
* l’ammontare del fondo è predeterminato
* il termine massimo di sottoscrizione è definito (un anno)
* la durata del fondo deve essere prestabilita (massimo 30 anni)
* le quote sottoscritte non possono essere riscattate prima della scadenza
* il valore minimo della quota in fase di sottoscrizione è elevato (attualmente 50.000 €)
Date le caratteristiche del fondo chiuso, le relative quote non costituiscono un investimento liquidabile. Pertanto la normativa prevede che la società gerente possa chiedere alla CONSOB l’ammissione delle quote (o certificati) alla negoziazione (e quindi alla quotazione) in un mercato regolamentato.
Il fondo chiuso persegue quindi un obiettivo di investimento a medio-lungo periodo, e coerentemente con questa finalità, la normativa prevede che la società di gestione investa una parte del patrimonio in azioni o obbligazioni convertibili di imprese non quotate, rispettando peraltro i limiti di concentrazione del rischio.
Inoltre, assumono obbligatoriamente la forma chiusa anche i fondi che investono in beni immobili e diritti reali immobiliari.
Le prescrizioni normative qualificano la relazione tra società gerente e fondo gestito in modo caratterizzante e distintivo rispetto al modello del fondo aperto; nel caso del fondo aperto la società gerente riceve remunerazione delle proprie prestazioni nella forma della commissione di gestione addebitata al patrimonio del fondo; mentre nel caso del fondo chiuso la società di gestione, oltre ad applicare una commissione di gestione, partecipa anche al risultato della gestione del fondo in 2 modi:
* investendo obbligatoriamente proprie risorse in quote del fondo chiuso gestito (in misura del 2% di questo)
* partecipando ai proventi e al risultato netto della gestione, anche mediante una specifica commissione di performance
E’ evidente l’intento del legislatore di stabilire una condizione di maggiore convergenza di interessi fra società di gestione e partecipanti.
NB: assumono obbligatoriamente la forma chiusa anche i fondi che investono in beni immobili e diritti reali immobiliari e in crediti e titoli rappresentativi di crediti.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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