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Fonti della rappresentanza: la rappresentanza legale (art. 1387 c.c.)


In quest’ambito di rappresentanza è compresa la rappresentanza necessaria degli incapaci e la rappresentanza organica degli enti collettivi.
La differenza della fonte non produce particolarità per quanto attiene all’esplicazione dell’attività del rappresentante e all’imputazione dei suoi effetti al patrimonio del rappresentato.
Anche per la rappresentanza legale è necessaria la spendita del nome del rappresentato anche se, in alcuni casi, tale requisito è stato stemperato nel senso che, in presenza di una notorietà del nesso rappresentativo, gli effetti si esplicano automaticamente.
Anche nell’ipotesi di rappresentanza di un minore si è ritenuto che la necessità della spendita “non può estendersi alla rappresentanza legale: campo nel quale i poteri del rappresentante sono stabiliti direttamente dalla legge, con la conseguenza che sono sufficienti, da un lato, la volontà inequivoca, anche se tacita, di agire come rappresentante dell’incapace e, dall’altro lato, la consapevolezza di trattare con chi ha quella veste.
Anche per la rappresentanza legale è necessario che il rappresentante rispetti i limiti del mandato.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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