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Forma del negozio di licenziamento

Forma del negozio di licenziamento 

Ulteriore requisito del licenziamento, oltre alla giusta causa o al giustificato motivo e fatta eccezione per le ipotesi di nullità sopra descritte, è quello della forma del negozio. Il licenziamento va comunicato per iscritto, mentre le motivazioni dello stesso non devono essere comunicate contestualmente, perché il lavoratore potrebbe aver interesse affinché non vengano rese pubbliche. Il lavoratore ha 15 giorni dalla comunicazione del recesso per richiederne i motivi ed il datore provvederà nei successivi 7 giorni obbligatoriamente, perché è proprio nelle motivazioni che possiamo rinvenire l'effettività del licenziamento. Tra l'altro le motivazioni non possono essere in alcun modo modificate in un secondo momento dal datore di lavoro. Qualora non vengano osservati gli adempimenti formali, il licenziamento è 
Impugnazione del licenziamento e termine di decadenza. L'onere della prova. 
L'art. 5 della L. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova inerente l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo. 
Ovviamente il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore, ma non solo tramite ricorso giudiziale, bensì anche tramite una comunicazione scritta al datore di lavoro, l'operato dei sindacati o tramite comunicazione di espletamento della procedura di conciliazione obbligatoria. Tutto ciò deve essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi. Il termine si applica anche in caso di licenziamento ritorsivo o discriminatorio, ma non negli altri casi di nullità (matrimonio, mancanza di forma scritta, caso dei lavoratori-genitori). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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